Art. 16.
(Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura).

      1. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo 1 e nelle zone di cui all'obiettivo 2, come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
      2. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.